Art. 953 C.C. – Rinuncia all’eredità e collazione

Pubblicato il Ottobre 3, 2025 da lextime
TESTO DELLA NORMA

Il donatario che rinuncia all’eredità non è tenuto alla collazione, salvo che la donazione sia stata fatta con patto di collazione.

COMMENTO SINTETICO Regola il rapporto tra **rinuncia all’eredità** e **collazione**. Chi **rinuncia all’eredità** è **esentato** dalla collazione, perché non partecipa alla divisione. Eccezione: se la donazione era fatta con **pattuito obbligo di collazione**, questo rimane anche in caso di rinuncia.
ESEMPI PRATICI Un figlio che ha ricevuto donazioni dal padre, se rinuncia all’eredità paterna, non deve collazionare le donazioni. A meno che nell’atto di donazione non ci fosse scritto “il donatario è tenuto alla collazione anche in caso di rinuncia all’eredità”.
SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO
Schema Art. 953 C.C.

**Contenuto Visivo:** Donatario -> “Rinuncia eredità” -> Normalmente: “NO collazione”. Eccezione: se “patto collazione espresso” -> “SÌ collazione” anche con rinuncia.