Art. 955 C.C. – Divisione testamentaria

Pubblicato il Ottobre 3, 2025 da lextime
TESTO DELLA NORMA

Il testatore può determinare la divisione dei suoi beni tra gli eredi, anche non in parti uguali.

COMMENTO SINTETICO Riconosce al **testatore** il potere di **predisporre la divisione** dei propri beni. Può assegnare beni specifici a eredi specifici, anche in **quote non uguali**, purché **rispetti le quote di legittima**. La divisione testamentaria **prevale** su quella contrattuale.
ESEMPI PRATICI “Lascio la mia casa a mio figlio Mario e il mio appartamento a mio figlio Luigi”. “Assegno il 60% dei miei beni a mia figlia e il 40% a mio figlio”. Il testatore può personalizzare la divisione secondo le sue volontà.
SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO
Schema Art. 955 C.C.

**Contenuto Visivo:** Testatore -> [TESTAMENTO] -> Assegnazione beni specifici a eredi -> Quote anche diverse -> Vincolo: “Rispetto legittime”.