Art. 956 C.C. – Divisione contrattuale

Pubblicato il Ottobre 3, 2025 da lextime
TESTO DELLA NORMA

Gli eredi possono fare la divisione per contratto, anche non in parti uguali.

COMMENTO SINTETICO Consente agli **eredi** di **accordarsi** sulla divisione attraverso un **contratto**. Possono distribuire i beni in **modo diverso** dalle quote ideali, purché ci sia il **consenso di tutti**. La divisione contrattuale richiede la **piena capacità** di disporre dei propri diritti.
ESEMPI PRATICI Due fratelli ereditano in parti uguali. Si accordano: uno prende la casa (valore maggiore), l’altro prende liquidità e terreni. Oppure: un erede rinuncia a parte della sua quota in cambio di un bene specifico.
SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO
Schema Art. 956 C.C.

**Contenuto Visivo:** Eredi -> [ACCORDO UNANIME] -> Divisione contrattuale -> Quote anche diverse -> Consenso di TUTTI necessario.