Art. 957 C.C. – Forma della divisione

Pubblicato il Ottobre 3, 2025 da lextime

Testo della norma

La divisione che ha per oggetto beni immobili deve farsi per atto pubblico sotto pena di nullità.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.