Art. 958 C.C. – Effetti della divisione

Pubblicato il Ottobre 3, 2025 da lextime
TESTO DELLA NORMA

La divisione ha effetto retroattivo al momento dell’apertura della successione.

COMMENTO SINTETICO Stabilisce il principio della **retroattività** della divisione. Gli effetti si producono **dal momento dell’apertura della successione** (morte), non dalla data della divisione. Ciò significa che ciascun erede si considera proprietario dei beni assegnatigli fin dal decesso.
ESEMPI PRATICI Il padre muore il 1° gennaio, la divisione viene fatta il 1° giugno. L’erede che riceve la casa si considera proprietario dal 1° gennaio. Gli affitti maturati tra gennaio e giugno spettano a lui, non alla massa ereditaria.
SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO
Schema Art. 958 C.C.

**Contenuto Visivo:** Morte 1/1 -> Divisione 1/6 -> EFFETTI RETROATTIVI al 1/1 -> Proprietà dei beni decorre dalla morte.