Art. 959 C.C. – Garanzia per evizione

Pubblicato il Ottobre 3, 2025 da lextime
TESTO DELLA NORMA

Ciascun coerede garantisce agli altri i beni a lui toccati in divisione per evizione.

COMMENTO SINTETICO Istituisce la **garanzia per evizione** tra coeredi. Se un erede perde un bene assegnatogli perché un terzo ne rivendica la proprietà (evizione), gli **altri coeredi** devono **risarcirlo** proporzionalmente alle loro quote. È una garanzia **legale** che opera automaticamente.
ESEMPI PRATICI A Tizio in divisione viene assegnato un terreno. Successivamente si scopre che il terreno apparteneva a un terzo che lo rivendica. Tizio perde il terreno e gli altri due coeredi devono risarcirlo per 2/3 del valore (se erano 3 eredi in parti uguali).
SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO
Schema Art. 959 C.C.

**Contenuto Visivo:** Erede perde bene per evizione -> Altri coeredi -> GARANZIA PROPORZIONALE -> Risarcimento in base alle quote.