Art. 960 C.C. – Garanzia per i vizi

Pubblicato il Ottobre 3, 2025 da lextime
TESTO DELLA NORMA

I coeredi si garantiscono reciprocamente i vizi occulti dei beni toccati in divisione.

COMMENTO SINTETICO Estende la **garanzia ai vizi occulti** (difetti nascosti) dei beni assegnati. Se un bene presenta vizi che ne diminuiscono il valore e che non erano conoscibili al momento della divisione, gli altri coeredi devono **integrazione del valore**. Non copre i vizi **palesi** o **noti**.
ESEMPI PRATICI A un erede viene assegnata un’auto che sembrava funzionante, ma dopo la divisione si scopre che il motore è irrimediabilmente danneggiato. Gli altri coeredi devono risarcire il danno proporzionalmente.
SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO
Schema Art. 960 C.C.

**Contenuto Visivo:** Scoperto “Vizio Occulto” dopo divisione -> Altri coeredi -> GARANZIA -> Integrazione valore del bene.