Art. 967 C.C. – Termine per l’accettazione con beneficio

Pubblicato il Ottobre 3, 2025 da lextime

Testo della norma

L’accettazione con beneficio d’inventario deve farsi entro tre mesi dalla scadenza del termine per la formazione dell’inventario.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.