Art. 971 C.C. – Pagamento dei debiti

Pubblicato il Ottobre 3, 2025 da lextime
TESTO DELLA NORMA

L’erede beneficiario deve pagare i debiti ereditari con il ricavato della vendita dei beni mobili, e, in mancanza, con quello degli immobili.

COMMENTO SINTETICO Stabilisce l’**ordine di realizzo** dei beni per pagare i debiti: prima si vendono i **beni mobili** (denaro, titoli, gioielli), poi solo in caso di insufficienza si procede alla vendita degli **immobili**. Protegge gli immobili quando possibile.
ESEMPI PRATICI Se ci sono conti bancari, titoli o gioielli, l’erede li vende per pagare i creditori. Solo se questi non bastano, può vendere case o terreni, previa autorizzazione del tribunale.
SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO
Schema Art. 971 C.C.

**Contenuto Visivo:** Pagamento debiti: 1) Vendi “MOBILI” -> 2) Se insufficiente -> Vendi “IMMOBILI” (con autorizzazione).