Art. 978 C.C. – Termine per la rinuncia

Pubblicato il Ottobre 3, 2025 da lextime
TESTO DELLA NORMA

La rinuncia all’eredità può farsi in ogni tempo, ma non dopo che siano decorsi dieci anni dall’apertura della successione.

COMMENTO SINTETICO Stabilisce il **termine massimo** per la rinuncia: **10 anni dall’apertura della successione**. Entro questo termine, l’erede può rinunciare **in qualsiasi momento**. Decorso il termine, la rinuncia non è più possibile e l’erede si considera **accettante**.
ESEMPI PRATICI Morte 1° gennaio 2020 -> Rinuncia possibile fino al 1° gennaio 2030. Dopo questa data, anche se l’erede non ha mai accettato formalmente, si considera accettante per presunzione legale.
SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO
Schema Art. 978 C.C.

**Contenuto Visivo:** Morte -> Termine 10 anni per rinuncia -> Scaduto termine: “Accettazione presunta”.