Art. 978 C.C. – Termine per la rinuncia

Pubblicato il Ottobre 3, 2025 da lextime

Testo della norma

La rinuncia all’eredità può farsi in ogni tempo, ma non dopo che siano decorsi dieci anni dall’apertura della successione.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.