La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.
💡 Ratio Legis
Apre il Titolo V riformato nel 2001 capovolgendo l’impostazione originaria: la Repubblica non è più raffigurata come Stato centrale che si articola in Regioni, ma come insieme paritario di enti costitutivi, dal Comune allo Stato, ciascuno autonomo con propri statuti, poteri e funzioni, secondo il modello della cosiddetta “Repubblica delle autonomie”; lo Stato compare qui non come ente sovraordinato ma come uno dei soggetti costitutivi, sia pure con competenze proprie enumerate negli articoli successivi.
Esempio Concreto
Un Comune esercita le proprie funzioni amministrative in base a uno statuto e a poteri propri riconosciuti direttamente dalla Costituzione, e non per mera delega dello Stato o della Regione, in attuazione del principio di equiordinazione tra i diversi livelli di governo enunciato da questo articolo.
Giurisprudenza
La Corte costituzionale ha chiarito che l’elencazione paritaria degli enti costitutivi della Repubblica non comporta un’assoluta equiparazione di posizione giuridica tra Stato e autonomie territoriali, permanendo in capo allo Stato funzioni di unità e indivisibilità della Repubblica (art. 5) e poteri di garanzia uniforme sui diritti fondamentali su tutto il territorio nazionale, sicché il pluralismo istituzionale disegnato dall’articolo si colloca comunque entro una cornice unitaria.
Schema
Enti costitutivi della Repubblica -> Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni, Stato (elencazione dal basso verso l’alto). Natura degli enti territoriali -> autonomi, con propri statuti, poteri e funzioni secondo la Costituzione. Roma -> capitale della Repubblica, ordinamento speciale disciplinato dalla legge statale.