Art. 114 Cost. – Costituzione della Repubblica: Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato

Pubblicato il Gennaio 14, 2026 da lextime

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

💡 Ratio Legis
Apre il Titolo V riformato nel 2001 capovolgendo l’impostazione originaria: la Repubblica non è più raffigurata come Stato centrale che si articola in Regioni, ma come insieme paritario di enti costitutivi, dal Comune allo Stato, ciascuno autonomo con propri statuti, poteri e funzioni, secondo il modello della cosiddetta “Repubblica delle autonomie”; lo Stato compare qui non come ente sovraordinato ma come uno dei soggetti costitutivi, sia pure con competenze proprie enumerate negli articoli successivi.

🔍 Esempio Concreto
Un Comune esercita le proprie funzioni amministrative in base a uno statuto e a poteri propri riconosciuti direttamente dalla Costituzione, e non per mera delega dello Stato o della Regione, in attuazione del principio di equiordinazione tra i diversi livelli di governo enunciato da questo articolo.

⚖️ Giurisprudenza
La Corte costituzionale ha chiarito che l’elencazione paritaria degli enti costitutivi della Repubblica non comporta un’assoluta equiparazione di posizione giuridica tra Stato e autonomie territoriali, permanendo in capo allo Stato funzioni di unità e indivisibilità della Repubblica (art. 5) e poteri di garanzia uniforme sui diritti fondamentali su tutto il territorio nazionale, sicché il pluralismo istituzionale disegnato dall’articolo si colloca comunque entro una cornice unitaria.

📊 Schema
Enti costitutivi della Repubblica -> Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni, Stato (elencazione dal basso verso l’alto). Natura degli enti territoriali -> autonomi, con propri statuti, poteri e funzioni secondo la Costituzione. Roma -> capitale della Repubblica, ordinamento speciale disciplinato dalla legge statale.