Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.
Art. 122 Cost. – Elezione, incompatibilità e immunità funzionale dei componenti regionali
💡 Ratio Legis
Attribuisce alla legge regionale, entro i principi fondamentali fissati dalla legge statale, la disciplina del sistema elettorale regionale, e introduce, con la riforma del 1999, la regola (derogabile dallo statuto regionale) dell’elezione diretta del Presidente della Giunta, che ne rafforza la legittimazione popolare diretta; l’immunità funzionale dei consiglieri regionali per opinioni e voti replica, in ambito regionale, la garanzia prevista per i parlamentari nazionali dall’art. 68, a tutela della libertà di mandato.
Esempio Concreto
In una Regione che non abbia diversamente disposto con proprio statuto, il Presidente della Giunta è eletto direttamente dai cittadini contestualmente al Consiglio regionale, e provvede poi a nominare autonomamente i componenti della propria Giunta, mentre un consigliere non può essere chiamato a rispondere, nemmeno in sede civile o penale, delle opinioni espresse in aula nell’esercizio del proprio mandato.
Giurisprudenza
La maggior parte delle Regioni ha adottato, in sede statutaria, il modello di elezione diretta del Presidente della Giunta previsto in via generale dall’articolo, mentre alcune Regioni a statuto speciale, avvalendosi della facoltà derogatoria riconosciuta dallo stesso articolo, hanno mantenuto un modello di elezione indiretta del Presidente da parte del Consiglio, a dimostrazione della flessibilità del modello costituzionale rispetto all’autonomia statutaria regionale.
Schema
Disciplina elettorale e ineleggibilità/incompatibilità -> legge regionale, nei limiti dei principi fondamentali di legge statale, che fissa anche la durata degli organi elettivi. Incompatibilità assoluta -> con Camere del Parlamento, altro Consiglio/Giunta regionale, Parlamento europeo. Immunità funzionale dei consiglieri -> per opinioni espresse e voti dati nell’esercizio delle funzioni. Elezione del Presidente della Giunta -> a suffragio universale e diretto, salvo diversa previsione statutaria; nomina e revoca la Giunta.