Articolo abrogato dall’articolo 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
💡 Ratio Legis
Il testo originario («Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale. Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento») qualificava Province e Comuni anche come mere circoscrizioni di decentramento amministrativo di Stato e Regioni; la riforma del 2001 lo ha abrogato in coerenza con il nuovo art. 114, che riconosce a tali enti la natura di soggetti costitutivi della Repubblica dotati di autonomia propria, e non di semplici articolazioni territoriali funzionali al decentramento di altri livelli di governo.
Esempio Concreto
Nel sistema previgente, una Provincia poteva essere descritta anche come mera circoscrizione amministrativa attraverso cui lo Stato o la Regione decentravano proprie funzioni; nel sistema vigente, la medesima Provincia è invece un ente autonomo costitutivo della Repubblica ai sensi dell’art. 114, titolare di funzioni amministrative proprie ai sensi dell’art. 118, e non più semplice articolazione decentrata di funzioni altrui.
Giurisprudenza
La dottrina ha ricondotto l’abrogazione di questo articolo, in uno con quella dell’art. 128, al mutamento di paradigma che ha trasformato gli enti locali da articolazioni periferiche e strumentali di Stato e Regioni a soggetti costituzionalmente autonomi ed equiordinati, sia pure nell’ambito dell’unità e indivisibilità della Repubblica riaffermata dall’art. 5.
Schema
Testo originario -> Province e Comuni anche come circoscrizioni di decentramento statale e regionale, suddivisibili in circondari amministrativi. Abrogato da -> art. 9, legge costituzionale 3/2001. Ragione sistematica -> superamento della qualificazione degli enti locali come mere articolazioni di decentramento, sostituita dalla natura di enti autonomi costitutivi ex art. 114.