Art. 129 Cost. – (Abrogato)

Pubblicato il Gennaio 14, 2026 da lextime

Articolo abrogato dall’articolo 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

💡 Ratio Legis
Il testo originario («Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale. Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento») qualificava Province e Comuni anche come mere circoscrizioni di decentramento amministrativo di Stato e Regioni; la riforma del 2001 lo ha abrogato in coerenza con il nuovo art. 114, che riconosce a tali enti la natura di soggetti costitutivi della Repubblica dotati di autonomia propria, e non di semplici articolazioni territoriali funzionali al decentramento di altri livelli di governo.

🔍 Esempio Concreto
Nel sistema previgente, una Provincia poteva essere descritta anche come mera circoscrizione amministrativa attraverso cui lo Stato o la Regione decentravano proprie funzioni; nel sistema vigente, la medesima Provincia è invece un ente autonomo costitutivo della Repubblica ai sensi dell’art. 114, titolare di funzioni amministrative proprie ai sensi dell’art. 118, e non più semplice articolazione decentrata di funzioni altrui.

⚖️ Giurisprudenza
La dottrina ha ricondotto l’abrogazione di questo articolo, in uno con quella dell’art. 128, al mutamento di paradigma che ha trasformato gli enti locali da articolazioni periferiche e strumentali di Stato e Regioni a soggetti costituzionalmente autonomi ed equiordinati, sia pure nell’ambito dell’unità e indivisibilità della Repubblica riaffermata dall’art. 5.

📊 Schema
Testo originario -> Province e Comuni anche come circoscrizioni di decentramento statale e regionale, suddivisibili in circondari amministrativi. Abrogato da -> art. 9, legge costituzionale 3/2001. Ragione sistematica -> superamento della qualificazione degli enti locali come mere articolazioni di decentramento, sostituita dalla natura di enti autonomi costitutivi ex art. 114.