Art. 13 Costituzione – Libertà personale

Pubblicato il Gennaio 14, 2026 da lextime

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria [cfr. art. 111 c. 1, 2] e nei soli casi e modi previsti dalla legge [cfr. art. 25 c. 3].

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà [cfr. art. 27 c. 3];.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

💡 Ratio Legis
La libertà personale è inviolabile. Nessuno può essere fermato, perquisito o arrestato se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. È la barriera suprema contro gli arresti arbitrari.

⚖️ Giurisprudenza Reale
Corte Costituzionale n. 10/1993: Ha chiarito che la libertà personale non riguarda solo la libertà fisica (non essere legati o rinchiusi), ma anche la libertà morale e la dignità della persona contro ogni forma di coercizione degradante.

🔍 Esempio Pratico
Se la polizia ferma un cittadino in caso di urgenza (es. flagranza di reato), deve comunicarlo entro 48 ore al giudice. Se il giudice non convalida il fermo nelle 48 ore successive, il cittadino deve essere immediatamente rilasciato.

📊 Le Garanzie
  • Riserva di Legge: Solo il Parlamento può stabilire i casi di arresto.
  • Riserva di Giurisdizione: Solo un Giudice può autorizzare la restrizione.
  • Obbligo di Motivazione: Il provvedimento deve spiegare il “perché”.