Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse. Si può, con l’approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un’altra.
💡 Ratio Legis
Consente la modifica della mappa regionale delineata dall’art. 131, tanto per fusione di Regioni esistenti o creazione di nuove (con soglia minima di un milione di abitanti, iniziativa comunale qualificata e referendum popolare, il tutto tramite legge costituzionale) quanto, con procedura più snella, per il distacco di singole Province o Comuni da una Regione all’altra (referendum locale e legge ordinaria della Repubblica), a testimonianza di un bilanciamento tra stabilità della mappa regionale e rispetto dell’autodeterminazione delle popolazioni interessate.
Esempio Concreto
Un gruppo di Comuni contermini situati al confine tra due Regioni, se rappresentativo di almeno un terzo della popolazione interessata e sostenuto dalla maggioranza della popolazione stessa in sede di referendum, può chiedere di dare vita a una nuova Regione, purché questa raggiunga la soglia del milione di abitanti stabilita dall’articolo; un singolo Comune di confine può invece più semplicemente chiedere, con referendum locale e legge ordinaria, di essere aggregato alla Regione limitrofa anziché a quella di appartenenza.
Giurisprudenza
Il distacco di singoli Comuni da una Regione e la loro aggregazione a una Regione limitrofa, disciplinato dal secondo comma dell’articolo, ha trovato applicazione in diversi casi nella storia repubblicana (ad esempio comuni transitati dall’Emilia-Romagna alle Marche o alla Toscana a seguito di referendum locali), mentre la fusione di intere Regioni esistenti, che richiede la procedura aggravata del primo comma, non si è finora mai verificata.
Schema
Fusione di Regioni esistenti o creazione di nuove Regioni -> legge costituzionale; Consigli regionali sentiti; soglia minima 1 milione di abitanti; iniziativa di Consigli comunali rappresentativi di almeno 1/3 delle popolazioni interessate; referendum di maggioranza delle popolazioni interessate. Distacco di Provincia/Comune da una Regione e aggregazione ad altra -> referendum di maggioranza della popolazione della Provincia/Comune interessato; legge ordinaria della Repubblica; Consigli regionali sentiti.