Art. 138 Cost. – Procedimento di revisione costituzionale

Pubblicato il Gennaio 14, 2026 da lextime

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

💡 Ratio Legis
Predispone un procedimento aggravato, rispetto alla legge ordinaria, per la revisione costituzionale: doppia deliberazione con intervallo minimo di tre mesi, maggioranza assoluta nella seconda votazione, ed eventuale referendum costituzionale oppositivo (non soggetto a quorum di partecipazione, a differenza del referendum abrogativo ex art. 75) attivabile su richiesta qualificata, referendum escluso soltanto se la legge ha raccolto la maggioranza dei due terzi in entrambe le Camere nella seconda votazione, soglia che esprime un consenso politico così ampio da rendere superflua la verifica popolare diretta.

🔍 Esempio Concreto
La riforma del Titolo V approvata nel 2001 e quella sulla riduzione del numero dei parlamentari approvata nel 2020 non raggiunsero, nella seconda votazione, la maggioranza dei due terzi in entrambe le Camere, e furono pertanto sottoposte a referendum costituzionale su richiesta di una minoranza qualificata, risultando entrambe confermate dalla maggioranza dei voti validi; le riforme costituzionali del 2006 e del 2016, sottoposte anch’esse a referendum per la medesima ragione, furono invece respinte dagli elettori.

⚖️ Giurisprudenza
La Corte costituzionale, con la fondamentale sentenza n. 1146 del 1988, ha affermato che la stessa procedura di revisione dell’art. 138 non può essere utilizzata per sovvertire i principi supremi dell’ordinamento costituzionale, quali il principio democratico, la tutela dei diritti inviolabili e l’assetto della forma repubblicana, ponendo così le basi della dottrina dei “controlimiti” e dei limiti impliciti alla revisione costituzionale, ulteriori rispetto al solo limite espresso dell’art. 139.

📊 Schema
Procedimento ordinario -> doppia deliberazione di ciascuna Camera, intervallo minimo 3 mesi, maggioranza assoluta dei componenti nella seconda votazione. Referendum costituzionale eventuale -> su richiesta, entro 3 mesi dalla pubblicazione, di 1/5 dei membri di una Camera, o 500.000 elettori, o 5 Consigli regionali; nessun quorum di partecipazione richiesto; legge non promulgata se non approvata dalla maggioranza dei voti validi. Esclusione del referendum -> se la legge ha ottenuto la maggioranza dei due terzi dei componenti in entrambe le Camere nella seconda votazione.