I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
💡 Ratio Legis
Garantisce la libertà di associazione senza necessità di autorizzazione preventiva, per qualunque fine non vietato dalla legge penale ai singoli, ponendo un limite assoluto alle associazioni segrete e a quelle paramilitari con finalità politiche, incompatibili con l’ordine democratico.
Esempio Concreto
La costituzione di un’associazione culturale, sportiva o di volontariato non richiede alcuna autorizzazione preventiva da parte dell’autorità, essendo sufficiente che il fine perseguito non sia vietato dalla legge penale ai singoli.
Giurisprudenza
Giurisprudenza costituzionale distingue nettamente la libertà di associazione, ampiamente garantita, dal divieto assoluto di associazioni segrete e di quelle a carattere paramilitare con finalità politiche, ritenute incompatibili con l’assetto democratico.
Schema
Associazione per fini non vietati dalla legge penale -> libera, senza autorizzazione; associazioni segrete o paramilitari con scopi politici -> vietate in modo assoluto.