Art. 103 c.p. – Abitualita’ ritenuta dal giudice

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

Fuori del caso indicato nell'articolo precedente, la dichiarazione di abitualita' nel delitto e' pronunciata anche contro chi, dopo essere stato condannato per due delitti non colposi, riporta un'altra condanna per delitto non colposo, se il giudice, tenuto conto della specie e gravita' dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, ritiene che il colpevole sia dedito al delitto.

💡 Ratio Legis
Prevede una seconda ipotesi di abitualità, con requisiti oggettivi meno stringenti rispetto all’articolo precedente, rimessa in misura maggiore alla valutazione discrezionale del giudice.

🔍 Esempio Concreto
Chi ha riportato due condanne per delitti non colposi della stessa indole, con pena complessiva superiore a due anni, e commette un nuovo delitto della stessa indole entro dieci anni, può essere dichiarato delinquente abituale se il giudice ne accerta la effettiva dedizione al delitto.

⚖️ Giurisprudenza
La differenza rispetto all’articolo 102 (soglie numeriche più basse: due condanne anziché tre, due anni di pena anziché cinque) amplia la platea di soggetti per cui il giudice può, discrezionalmente, accertare l’abitualità nel delitto.

📊 Schema
Due condanne per delitti della stessa indole, pena complessiva superiore a due anni, nuovo delitto della stessa indole entro dieci anni → possibile dichiarazione di abitualità, a discrezione del giudice.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).