Art. 108 c.p. – Tendenza a delinquere

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

E' dichiarato delinquente per tendenza chi, sebbene non recidivo o delinquente abituale o professionale, commette un delitto non colposo, contro la vita o l'incolumita' individuale, anche non preveduto dal capo primo del titolo dodicesimo del libro secondo di questo codice, il quale, per se' e unitamente alle circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, riveli una speciale inclinazione al delitto, che trovi sua causa nell'indole particolarmente malvagia del colpevole.

La disposizione di questo articolo non si applica se la inclinazione al delitto e' originata dall'infermita' preveduta dagli articoli 88 e 89.

💡 Ratio Legis
Introduce la categoria della tendenza a delinquere, riservata ai delitti più gravi contro la vita e l’incolumità individuale che rivelino, per le loro modalità e i motivi che li hanno determinati, una particolare inclinazione criminale dell’autore.

🔍 Esempio Concreto
Chi commette un delitto contro la vita con modalità e motivazioni che rivelano una spiccata malvagità, anche se non è recidivo, può essere dichiarato dal giudice delinquente per tendenza, tenendo conto della sua condotta di vita prima e dopo il fatto.

⚖️ Giurisprudenza
A differenza di abitualità e professionalità, la tendenza a delinquere non richiede necessariamente una pluralità di condanne precedenti, potendo emergere anche da un solo delitto particolarmente grave se le sue caratteristiche rivelano un’inclinazione criminale radicata nella personalità dell’autore.

📊 Schema
Delitto non colposo contro la vita o l’incolumità che riveli spiccata malvagità → possibile dichiarazione di tendenza a delinquere, anche senza precedenti condanne.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).