Art. 111 c.p. – Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

Chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile, ovvero non punibile a cagione di una condizione o qualita' personale, risponde del reato da questa commesso; e la pena e' aumentata. Se si tratta di delitti per i quali e' previsto l'arresto in flagranza, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'.

Se chi ha determinato altri a commettere il reato ne e' il genitore esercente la ((responsabilita' genitoriale)), la pena e' aumentata fino alla meta' o, se si tratta di delitti per i quali e' previsto l'arresto in flagranza, da un terzo a due terzi.(128)

AGGIORNAMENTO (128): Il D.L. 31 dicembre 1991, n. 419 convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 1992, n. 172 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 31 dicembre 1991.

💡 Ratio Legis
Aggrava la responsabilità di chi si serve, per commettere un reato, di una persona non imputabile o non punibile, poiché in tal caso l’intera responsabilità penale ricade sul solo istigatore, che ha strumentalizzato l’altrui incapacità o immunità.

🔍 Esempio Concreto
Chi induce un minore non imputabile a commettere un furto risponde egli stesso del furto, con la pena aumentata, poiché si è servito dell’altrui incapacità per realizzare il proprio disegno criminoso restando, di fatto, l’unico soggetto penalmente perseguibile.

⚖️ Giurisprudenza
L’aumento di pena, che può arrivare fino alla metà per i delitti per cui è previsto l’arresto in flagranza, riflette la maggiore gravità di chi sfrutta consapevolmente la vulnerabilità altrui invece di agire direttamente e in prima persona.

📊 Schema
Chi determina una persona non imputabile o non punibile a commettere un reato → risponde del reato con pena aumentata.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).