Art. 113 c.p. – Cooperazione nel delitto colposo

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

Nel delitto colposo, quando l'evento e' stato cagionato dalla cooperazione di piu' persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso.

La pena e' aumentata per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto, quando concorrono le condizioni stabilite nell'articolo 111 e nei numeri 3° e 4° dell'articolo 112.

💡 Ratio Legis
Estende la disciplina del concorso di persone anche ai delitti colposi, ammettendo che più soggetti possano cooperare colposamente nella causazione dello stesso evento non voluto.

🔍 Esempio Concreto
Se due operai, ciascuno violando per negligenza le proprie regole di sicurezza, cooperano a causare un infortunio sul lavoro, entrambi rispondono del delitto colposo, secondo le regole del concorso, e non come autori di due condotte del tutto indipendenti.

⚖️ Giurisprudenza
L’aumento di pena per chi ha determinato altri a cooperare colposamente, nei casi che richiamano gli articoli 111 e 112 numeri 3 e 4, estende anche alla cooperazione colposa la maggiore responsabilità di chi ha sfruttato l’altrui posizione di debolezza o dipendenza.

📊 Schema
Evento colposo causato dalla cooperazione di più persone → ciascuna risponde del delitto colposo secondo le regole del concorso, con possibile aumento di pena per chi ha determinato altri a cooperare.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).