Art. 118 c.p. – ( (Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti). )

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

((Le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere, l'intensita' del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono)).

💡 Ratio Legis
Stabilisce che le circostanze aggravanti o attenuanti di natura soggettiva, legate alla persona del singolo concorrente, non si comunicano agli altri partecipi del reato, a differenza di quelle oggettive.

🔍 Esempio Concreto
Se uno dei concorrenti in un reato ha agito con un’intensità del dolo particolarmente elevata, questa circostanza soggettiva incide solo sulla sua pena, e non su quella degli altri concorrenti che hanno agito con un diverso atteggiamento psicologico.

⚖️ Giurisprudenza
La regola della non comunicabilità delle circostanze soggettive coerentemente completa il sistema già delineato dall’articolo 70 sulla distinzione tra circostanze oggettive e soggettive, applicandola specificamente al tema del concorso di persone.

📊 Schema
Circostanze soggettive (motivi a delinquere, intensità del dolo, grado della colpa, qualità personali) → valutate solo riguardo al concorrente a cui si riferiscono, non si estendono agli altri.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).