Art. 120 c.p. – Diritto di querela

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

Ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta o istanza ha diritto di querela.

Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione d'infermita' di mente, il diritto di querela e' esercitato dal genitore o dal tutore.

I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati possono esercitare il diritto di querela, e possono altresi', in loro vece, esercitarlo il genitore ovvero il tutore o il curatore, nonostante ogni contraria dichiarazione di volonta', espressa o tacita, del minore o dell'inabilitato.

💡 Ratio Legis
Individua i soggetti legittimati a proporre la querela per i reati procedibili solo su istanza della persona offesa, includendo le ipotesi in cui questa non possa agire personalmente.

🔍 Esempio Concreto
La vittima di un reato perseguibile a querela può proporla personalmente, oppure tramite un procuratore speciale appositamente nominato; se la vittima è minorenne o interdetta per infermità di mente, la querela è proposta da chi ne esercita la potestà genitoriale o la tutela.

⚖️ Giurisprudenza
L’estensione della legittimazione ai rappresentanti legali dei soggetti incapaci evita che la mancanza di capacità di agire della vittima si traduca in un’impossibilità pratica di perseguire il responsabile del reato per i reati procedibili solo a querela.

📊 Schema
Diritto di querela → esercitabile dalla persona offesa, da un suo procuratore speciale, o dal rappresentante legale se la vittima è minore o interdetta per infermità mentale.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).