Art. 130 c.p. – Istanza della persona offesa

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

Quando la punibilita' del reato dipende dall'istanza della persona offesa, l'istanza e' regolata dalle disposizioni relative alla richiesta. Nondimeno, per quanto riguarda la capacita' e la rappresentanza della persona offesa, si applicano le disposizioni relative alla querela.

💡 Ratio Legis
Estende all’istanza di procedimento, condizione di procedibilità per alcune specifiche fattispecie, le stesse regole già viste per la querela in tema di pluralità di offesi e di concorrenti.

🔍 Esempio Concreto
Se un reato procedibile a istanza di parte offende più persone, l’istanza proposta da una di esse produce effetto anche per le altre, così come avviene per la querela nei reati ordinari perseguibili solo su iniziativa della vittima.

⚖️ Giurisprudenza
Il rinvio alla disciplina della querela, anziché una regolamentazione autonoma, riflette la sostanziale affinità funzionale tra istanza e querela come condizioni di procedibilità rimesse all’iniziativa della persona offesa.

📊 Schema
Istanza di procedimento → si applicano, in quanto compatibili, le regole della querela su pluralità di offesi e di concorrenti nel reato.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).