Responsabilità da cose in custodia (art. 2051 c.c.) e prova del caso fortuito
Secondo l’orientamento consolidato, la responsabilità del custode è oggettiva e il danneggiato deve provare il nesso causale tra cosa e danno. Il custode è esonerato solo dimostrando il caso fortuito, evento esterno imprevedibile e inevitabile.
- Sez. Unite, 30 giugno 2022, n. 20943: chiarisce i confini del fortuito e l’onere liberatorio;
- Cass., Sez. III, 22 febbraio 2023, n. 5485: su responsabilità degli enti custodi di aree pubbliche;
- Rinvio a fonti ufficiali per i testi integrali: Corte di Cassazione, Normattiva.
Nota: inserire i link ai provvedimenti dal portale ufficiale o banca dati in uso (Italgiure/DeJure) al momento della pubblicazione.
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