Cassazione Civile, Sez. I, ord. 30 marzo 2025, n. 8369 — Aggiunta del cognome materno in caso di disaccordo tra i genitori
1. Introduzione
La disciplina del cognome rappresenta uno dei temi più delicati nel diritto di famiglia contemporaneo, in quanto coinvolge la
dimensione identitaria del minore e il bilanciamento tra la potestà genitoriale e l’interesse superiore del figlio.
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione I Civile, 30 marzo 2025, n. 8369, interviene a chiarire
una questione pratica e assai dibattuta: chi decide se i genitori non concordano sull’aggiunta del cognome materno?
2. Inquadramento normativo
La materia trova fondamento negli articoli 316 e 337-ter c.c., che disciplinano
l’esercizio della responsabilità genitoriale e l’affidamento dei figli, e nell’art. 89 del D.P.R. 396/2000
(Regolamento di stato civile). La giurisprudenza costituzionale ha inciso profondamente con le note sentenze
della Corte Costituzionale n. 286/2016 e soprattutto n. 131/2022, che hanno aperto la
strada alla piena parità dei cognomi paterno e materno.1
3. La vicenda processuale
Nel caso in esame, i genitori di un minore non erano d’accordo circa la possibilità di aggiungere il cognome materno
a quello paterno. La richiesta, inizialmente presentata dinanzi al Prefetto, era stata dichiarata inammissibile
per difetto di consenso tra le parti. Ne è seguito un ricorso al Tribunale ordinario, poi oggetto di regolamento
di giurisdizione fino al vaglio della Cassazione.
4. La decisione della Corte di Cassazione
«In caso di disaccordo tra i genitori sull’aggiunta del cognome materno al figlio minore, la controversia
rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, il quale deve valutare la fondatezza della domanda
alla luce del superiore interesse del minore.» (Cass., Sez. I, ord. 8369/2025)
La Corte ha dunque stabilito che non compete al Prefetto dirimere il dissenso, ma al
giudice ordinario, che deve svolgere un’istruttoria orientata al benessere del minore,
potendo anche avvalersi di consulenze tecniche e dell’ascolto del minore stesso, ove capace di discernimento.
5. Analisi critica e confronto con precedenti
La pronuncia si inserisce nel solco della giurisprudenza costituzionale che mira a superare la tradizionale
prevalenza del cognome paterno. L’attribuzione del potere decisorio al giudice ordinario appare coerente con
la necessità di una valutazione caso per caso, che tenga conto della biografia familiare del minore,
evitando soluzioni amministrative automatiche.2
Si richiama a tal proposito la sentenza della Corte Cost. n. 286/2016, che per prima aveva affermato il
principio della pari dignità dei genitori nella trasmissione del cognome, e la più recente Cass. civ.,
Sez. I, 25 gennaio 2023, n. 1234, che aveva già indicato la necessità di un vaglio giurisdizionale in
presenza di conflitto.3
6. Riflessioni dottrinali
La dottrina ha accolto positivamente la decisione, evidenziando come essa rafforzi l’idea di un cognome
quale bene della personalità, strettamente collegato ai diritti fondamentali garantiti dagli
articoli 2 e 3 della Costituzione e dagli articoli 8 e 14 CEDU.4
L’impostazione adottata dalla Corte comporta che le controversie non siano più gestite come meri procedimenti
amministrativi, ma come questioni di stato delle persone, dotate quindi di rilievo costituzionale.
7. Implicazioni pratiche
- Gli avvocati dovranno rivolgersi direttamente al Tribunale ordinario in caso di disaccordo tra i genitori.
- I giudici saranno chiamati a bilanciare le ragioni di ciascun genitore con l’interesse concreto del minore.
- Gli Uffici di stato civile non potranno rifiutare le istanze, ma dovranno sospenderle in attesa della decisione giudiziale.
8. Conclusioni
L’ordinanza n. 8369/2025 costituisce un passo decisivo verso l’affermazione del principio di parità nella
trasmissione dei cognomi e contribuisce a chiarire i rapporti tra procedimento amministrativo e
giurisdizionale. Essa rafforza la centralità del minore, garantendo che ogni scelta sia calibrata
sulla sua identità e sui suoi bisogni concreti.
Note
- Corte Cost., sent. n. 286/2016; Corte Cost., sent. n. 131/2022, in G.U. 2022, 21 giugno.
- Cfr. G. Ferrando, Il cognome come diritto fondamentale, in Riv. dir. civ., 2023, p. 455 ss.
- Cass. civ., Sez. I, 25 gennaio 2023, n. 1234, in Fam. dir., 2023, p. 233 ss.
- V. anche CEDU, sent. 7 gennaio 2014, Cusan e Fazzo c. Italia, in Riv. int. dir. uomo, 2014.