Consiglio di Stato 19.02.2025, n.1390 — equilibrio tra accesso difensivo e tutela della riservatezza

Pubblicato il Settembre 27, 2025 da lextime

Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. 19 febbraio 2025, n. 1390 — Equilibrio tra accesso difensivo e tutela della riservatezza

1. Introduzione

La dialettica tra diritto di accesso ai documenti amministrativi e
tutela della riservatezza costituisce uno dei nodi più complessi del diritto amministrativo contemporaneo.
Con la sentenza del 19 febbraio 2025, n. 1390, la Sezione VI del Consiglio di Stato ha ribadito i criteri di bilanciamento
tra questi due diritti fondamentali, offrendo indicazioni operative per le pubbliche amministrazioni e
per i giudici amministrativi.1

2. Quadro normativo di riferimento

La disciplina è contenuta nella L. 7 agosto 1990, n. 241, in particolare agli artt. 22 ss., che
riconoscono il diritto di accesso agli atti amministrativi, nonché nel Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e
nel D.lgs. 196/2003 (Codice della privacy, come modificato dal D.lgs. 101/2018).2

L’accesso difensivo (art. 24, c. 7 L. 241/1990) si differenzia dall’accesso civico generalizzato (FOIA) in quanto è
strumentale alla cura e difesa dei propri interessi giuridici. Proprio questa natura rende necessaria una valutazione
di proporzionalità quando l’ostensione implica la comunicazione di dati sensibili o giudiziari.3

3. La vicenda processuale

Nel caso in esame, un’impresa aveva chiesto l’accesso a documenti di gara contenenti dati economici e
tecnici di un concorrente, sostenendo la necessità di utilizzarli in un contenzioso civile.
La stazione appaltante aveva negato l’accesso invocando la riservatezza dei dati e la segretezza industriale.
Il TAR aveva accolto il ricorso, disponendo l’ostensione integrale. Da qui l’appello dinanzi al Consiglio di Stato.

4. La decisione del Consiglio di Stato

«Il diritto di accesso difensivo deve essere garantito, ma l’ostensione non può comportare una
divulgazione indiscriminata di dati sensibili. L’amministrazione è tenuta a predisporre misure di
bilanciamento quali l’oscuramento, la redazione parziale o la limitazione dell’accesso a determinati
soggetti e fini.» (Cons. Stato, Sez. VI, sent. 1390/2025)

Il Collegio ha quindi accolto parzialmente l’appello, confermando il diritto di accesso ma imponendo
l’adozione di cautele tecniche: oscuramento di dati irrilevanti, consegna di copie parzialmente redatte,
limitazione temporale all’uso dei documenti.4

5. Analisi critica

La decisione valorizza il principio di proporzionalità, già affermato in precedenza dalla giurisprudenza
amministrativa e dalla stessa Corte di Giustizia UE (si pensi alla sentenza Nowak, C-434/16).
Essa segna un ulteriore passo verso la costruzione di un modello europeo di equilibrio tra trasparenza e privacy.5

La distinzione tra accesso “difensivo” e accesso “civico” risulta così rafforzata: nel primo caso
l’amministrazione deve sempre valutare la strumentalità della richiesta alla tutela in giudizio,
nel secondo caso rileva invece l’interesse pubblico alla trasparenza.

6. Riflessioni dottrinali

La dottrina ha sottolineato come la decisione confermi la relatività del diritto di accesso:
non esiste un diritto assoluto, ma sempre condizionato da un giudizio di compatibilità con la protezione dei dati.
Tuttavia, l’approccio del Consiglio di Stato evita che la riservatezza diventi un alibi per l’opacità amministrativa.6

Alcuni autori hanno evidenziato che l’adozione di tecniche di privacy by design nelle procedure di gara
ridurrebbe ex ante i conflitti, rendendo più agevole l’ostensione parziale.7

7. Implicazioni pratiche

  • Le stazioni appaltanti dovranno predisporre meccanismi di oscuramento e versioni “pubbliche” dei documenti di gara.
  • Gli avvocati dovranno motivare puntualmente la strumentalità della richiesta di accesso alla tutela in giudizio.
  • I giudici amministrativi disporranno di un criterio chiaro: garantire l’accesso, ma con cautele concrete e proporzionate.

8. Conclusioni

La sentenza n. 1390/2025 del Consiglio di Stato rappresenta un punto di equilibrio tra esigenze contrapposte:
da un lato la difesa in giudizio, dall’altro la protezione dei dati personali e dei segreti commerciali.
Essa contribuisce a costruire una prassi amministrativa più consapevole, orientata non solo alla legalità
formale ma anche alla tutela sostanziale dei diritti fondamentali.

Note

  1. Cons. Stato, Sez. VI, sent. 19 febbraio 2025, n. 1390, in banca dati giustizia-amministrativa.it.
  2. L. 7 agosto 1990, n. 241, artt. 22 ss.; Reg. UE 2016/679; D.lgs. 196/2003.
  3. Cons. Stato, Sez. V, 25 settembre 2020, n. 5631; TAR Lazio, Roma, Sez. III, 21 aprile 2022, n. 4530.
  4. Cfr. anche Cons. Stato, Ad. plen., 2 aprile 2020, n. 10.
  5. Corte di Giustizia UE, 20 dicembre 2017, C-434/16, Nowak.
  6. M. Clarich, Accesso agli atti e riservatezza, in Dir. amm., 2021, p. 321 ss.
  7. F. Donati, La privacy by design nelle procedure di evidenza pubblica, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2023, p. 123 ss.