Articolo redatto con l’ausilio di un sistema di intelligenza artificiale.

Una dipendente scopre, dopo dieci anni nella stessa azienda, che per tutto quel tempo l’inquadramento le ha fatto perdere qualche decina di euro al mese. Può chiedere la differenza? E fino a quando indietro? La risposta dipende da una domanda apparentemente tecnica: da quando comincia a correre la prescrizione dei crediti di lavoro. La prescrizione dei crediti di lavoro è l’estinzione del diritto a ottenere la retribuzione, e le somme collegate, che il lavoratore non fa valere nel tempo stabilito dalla legge: cinque anni. Ma il punto di partenza di quei cinque anni, nel lavoro privato, dopo la riforma del 2012 è la fine del rapporto, non il giorno in cui ciascuna mensilità diventa dovuta.
Il tema ha una storia curiosa, perché la riforma che ha reso meno forte la tutela contro il licenziamento ha finito per allungare, in concreto, il tempo a disposizione del lavoratore per agire. Per capire come, bisogna partire dalle regole generali, quelle che trovano spazio nella guida completa alla prescrizione, e vedere dove il rapporto di lavoro le piega.
Quanto dura la prescrizione dei crediti di lavoro?
La norma di partenza è l’articolo 2948 del codice civile, che elenca ciò che si prescrive in cinque anni. Al numero 4 si trovano gli interessi e, «in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi». La retribuzione mensile rientra in questa formula: è un debito che si rinnova ogni mese, e per questo ogni mensilità ha un proprio termine quinquennale, non un solo termine per l’intero stipendio. Il numero 5 dello stesso articolo aggiunge «le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro», categoria nella quale rientra il trattamento di fine rapporto.
Questo significa che i crediti non scadono tutti nello stesso giorno. Immaginiamo un lavoratore che agisca oggi: le differenze retributive di un mese di sei anni fa sono ormai estinte, quelle di quattro anni fa no. Il tempo erode il passato un pezzo alla volta, come una marea che si ritira mese dopo mese. È un’immagine utile, perché mette subito a fuoco la vera domanda: da quale momento ciascun pezzo comincia a essere eroso?
Da quando decorre il termine?
La regola generale è scritta nell’articolo 2935: la prescrizione «comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere». Applicata alla lettera, vorrebbe dire che la mensilità di marzo si prescrive cinque anni dopo la scadenza di marzo, a prescindere dal fatto che il rapporto continui. Ma qui il diritto del lavoro ha una storia sua. Se il lavoratore dipende ancora dal datore, può davvero «far valere» un credito contro di lui, o il timore di perdere il posto gli tiene la mano ferma?
La giurisprudenza ha risposto distinguendo secondo la stabilità. Le Sezioni Unite, nella sentenza n. 36197 del 24 ottobre 2023 (depositata il 28 dicembre), ricostruiscono il «diritto vivente» che si era formato nel tempo: la prescrizione dei diritti retributivi matura in costanza di rapporto, dal momento della loro progressiva insorgenza, quando il rapporto è assistito da una disciplina che assicuri normalmente la stabilità e rimedi giurisdizionali contro ogni illegittima risoluzione. Alla base c’è il metus, il timore che condiziona le scelte del lavoratore, parte debole del rapporto, nel tutelare i propri diritti. Se quel timore non ha ragione d’essere perché il licenziamento illegittimo si risolve con la reintegrazione, il tempo può correre. Se invece il posto è precario, il tempo deve restare fermo finché il rapporto dura. La Corte, nel ripercorrere quella linea, richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 143 del 20 novembre 1969 e le Sezioni Unite n. 1268 del 12 aprile 1976, e ricorda che il principio era stato esteso ai rapporti ai quali si applicavano la legge n. 604 del 1966 e lo Statuto dei lavoratori.
Ne derivava una mappa a due colori. Nelle imprese con tutela reale contro il licenziamento la prescrizione correva durante il rapporto; in quelle senza, partiva solo alla cessazione. E poi è arrivata la riforma.
Cosa ha cambiato la legge del 2012?
La legge 28 giugno 2012, n. 92 ha riscritto l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Le tutele contro il licenziamento illegittimo sono diventate più variegate, e in molti casi non portano più alla reintegrazione. Qualche anno dopo il decreto legislativo n. 23 del 2015 ha introdotto per gli assunti dal 7 marzo 2015 un regime diverso ancora. La Cassazione ne ha tratto una conseguenza che, a prima vista, sorprende.
Se la stabilità che garantiva la serenità del lavoratore si è indebolita, non c’è più ragione di far correre la prescrizione mentre il rapporto prosegue. È la tesi affermata dalla sentenza della Sezione lavoro n. 26246 del 2022, che le decisioni successive richiamano come punto di riferimento. La sentenza n. 23713/2026, depositata il 21 luglio 2026, la riprende con parole nette: il rapporto a tempo indeterminato, come modulato dalla legge n. 92 del 2012 e dal decreto legislativo n. 23 del 2015, «non è più assistito da un regime di stabilità come regola». La varietà delle tutele previste dal nuovo articolo 18, osserva la Corte, e la concreta possibilità che non garantiscano il ripristino del rapporto fanno sì che la stabilità venga meno «nella sua integralità», e possa essere individuata solo dopo una qualificazione definitiva del rapporto in giudizio.
Da qui la regola, che la Corte formula così: per tutti i diritti che non fossero prescritti al momento dell’entrata in vigore della legge del 2012, il termine di prescrizione decorre, per il combinato disposto degli articoli 2948, numero 4, e 2935, «dalla cessazione del rapporto di lavoro, rimanendo sospeso in costanza dello stesso». Nel caso deciso, quattro dipendenti di una grande società, assunti tra il 1990 e il 1997 e quindi soggetti all’articolo 18 come modificato, avevano chiesto differenze retributive: la Cassazione ha confermato che l’eccezione di prescrizione quinquennale, sollevata dalla società per le somme anteriori ai cinque anni dal primo atto interruttivo, era stata correttamente respinta.
È un esito che vale la pena guardare da vicino. Nello stesso rapporto di lavoro, lo stesso dipendente, prima del 2012 avrebbe visto la prescrizione correre; dopo, la vede ferma. La riforma che toglieva certezze sul posto di lavoro ha dato più tempo per chiedere ciò che spetta.
La domanda successiva è inevitabile: la nuova regola si applica anche al passato? La formula della Corte contiene già la risposta, perché parla di diritti non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della legge. Quelli già estinti restano estinti. Si tratta di una questione di successione di regole nel tempo, che la giurisprudenza ha risolto con un criterio semplice: il termine non si riapre, ma per i crediti ancora in vita cambia il punto di decorrenza.
La sentenza n. 16216/2026 della Sezione lavoro, depositata il 25 maggio 2026, mostra come il tema viva nei processi. Una società aveva contestato, in un giudizio sugli scatti di anzianità, la tesi della corte d’appello secondo cui, dopo la legge del 2012, il termine di prescrizione non decorre in costanza di rapporto. Il motivo è stato dichiarato inammissibile perché «manifestamente contrario all’ormai consolidato orientamento» della Corte, richiamando la sentenza n. 26246/2022 e due decisioni più recenti, l’ordinanza n. 18008/2024 e la sentenza n. 26958/2025. Il messaggio è che oggi la questione, nel lavoro privato, è considerata chiusa: chi la riproponga in cassazione rischia di vedere il ricorso respinto in via preliminare.
Perché nel pubblico impiego la regola è opposta?
Se il filo del discorso è la stabilità, il pubblico impiego contrattualizzato dovrebbe fare eccezione, ed è proprio così. L’ordinanza n. 25716/2026 della Sezione lavoro, depositata il 23 settembre 2026, riassume la posizione consolidata. Una dottoressa aveva lavorato per anni in un policlinico universitario con contratti di collaborazione, poi riconosciuti come lavoro subordinato; i giudici di merito avevano ritenuto prescritti i crediti anteriori ai cinque anni prima della domanda. La lavoratrice sosteneva che la prescrizione dovesse restare sospesa durante il rapporto. La Cassazione ha respinto il motivo: nel pubblico impiego contrattualizzato, anche quando un contratto formalmente autonomo si rivela subordinato, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, perché manca ogni aspettativa di stabilità e quindi è «inconfigurabile» un metus da tutelare.
La Corte spiega che la privatizzazione del pubblico impiego non ha comportato una totale identificazione con il lavoro privato. Restano la regola della stabilità per il tempo indeterminato e, per il tempo determinato, il carattere eccezionale del ricorso al lavoro a termine, regolato dall’articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001. E richiama le Sezioni Unite del 2023, che, nel principio di diritto, hanno stabilito che la prescrizione dei crediti retributivi nel pubblico impiego contrattualizzato «decorre sempre», sia con rapporti a tempo indeterminato sia a termine, in costanza di rapporto o dalla cessazione per i crediti che nascono da essa.
Il risultato è un doppio binario dal sapore paradossale: nel privato il tempo si ferma finché si lavora, nel pubblico corre anche durante il rapporto. A tenere insieme i due mondi c’è un solo criterio, la presenza o l’assenza del timore che frena l’azione, anche se le Sezioni Unite hanno riconosciuto che la disciplina del lavoro pubblico non può dirsi parificata a quella privata.
E il trattamento di fine rapporto?
Una parola a parte merita il TFR. Nella stessa ordinanza n. 25716/2026, la Corte ha accolto il secondo motivo della ricorrente, relativo proprio al calcolo del trattamento di fine rapporto. I giudici d’appello lo avevano calcolato usando solo le retribuzioni non prescritte. La Cassazione ha corretto l’errore: il diritto al TFR ha «autonomia strutturale rispetto ai singoli crediti retributivi», sorge alla cessazione del rapporto e solo da quella data decorre il termine di prescrizione. Le retribuzioni ormai prescritte, anche se non possono più essere chieste in sé, restano nella base di calcolo, perché rilevano solo come misura dell’accantonamento e non come componenti del diritto.
È una distinzione che si capisce meglio se si pensa al TFR come a un credito nuovo, nato alla fine del rapporto, che si commisura sulla storia retributiva ma ha una propria data di nascita. Il fatto che il passato sia in parte prescritto non lo svuota.
Dove restano i dubbi
Le regole di cui abbiamo parlato non chiudono ogni questione. Resta da vedere, caso per caso, a quale regime sia riconducibile ciascun rapporto: la Corte nella sentenza n. 23713/2026 ricorda che i rapporti sorti prima del 7 marzo 2015 sono soggetti all’articolo 18 come modificato, mentre per gli altri il discorso passa per il decreto legislativo del 2015, e che la stabilità, nel nuovo assetto, si accerta solo con la qualificazione definitiva del rapporto. Non meno delicata è la distinzione tra credito nato in corso di rapporto e credito che nasce alla sua cessazione, che la giurisprudenza richiama anche in altre decisioni. E ogni giudizio concreto dipende da atti, date e prove: i principi qui descritti non sostituiscono la valutazione del singolo caso.
Un altro punto da tenere a mente è che la prescrizione è sempre interrompibile: una lettera di messa in mora ben scritta, come spiega l’articolo dedicato a che cosa interrompe davvero la prescrizione, riporta il conto a zero, indipendentemente da quando il termine avesse cominciato a decorrere.
Torniamo alla domanda iniziale
Quella dipendente che scopre un errore di inquadramento dopo dieci anni può guardare indietro per cinque anni dal primo atto che interrompe il termine, oppure, se il suo rapporto è privato e i crediti non erano prescritti nel 2012, fino all’inizio del rapporto stesso, per le somme ancora in tempo. La differenza sta nel punto di partenza del conto alla rovescia, non nella sua durata. Cinque anni sono cinque anni; ma se partono dalla fine del rapporto, e non dal giorno in cui ogni mensilità scade, il lavoratore ha di fatto un tempo molto più lungo per agire. Nel pubblico impiego, invece, il conto parte subito. È una delle poche aree del diritto in cui la fragilità del posto di lavoro, per paradosso, ha finito per fermare l’orologio.
Domande frequenti
In quanto tempo si prescrivono i crediti di lavoro?
In cinque anni, ai sensi dell’articolo 2948, numero 4, del codice civile, per ciò che si paga periodicamente come la retribuzione; cinque anni anche per le indennità dovute alla cessazione del rapporto (numero 5).
La prescrizione corre durante il rapporto di lavoro?
Nel lavoro privato, secondo la Cassazione, dopo la legge n. 92 del 2012 no: resta sospesa e decorre dalla cessazione del rapporto. Nel pubblico impiego contrattualizzato sì, per quanto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 36197/2023.
I crediti già prescritti nel 2012 tornano esigibili?
No. La regola vale per i diritti non ancora prescritti all’entrata in vigore della legge del 2012.
Il TFR si prescrive come le retribuzioni?
No. Ha una propria autonomia: nasce alla cessazione del rapporto e solo da allora decorre il termine, come ha ricordato la Cassazione con l’ordinanza n. 25716/2026.
Per approfondire
- Prescrizione: come un diritto può morire di silenzio (e come si tiene in vita)
- La lettera di messa in mora: cosa interrompe davvero la prescrizione
Informazioni aggiornate a ottobre 2026.
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Per inquadrare l’argomento nel suo insieme: Prescrizione: come un diritto può morire di silenzio (e come si tiene in vita).
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