Testo della norma
Comma 1: Sanzione per Ritardo Inventario
Il tutore che non procede all’inventario (Art. 354 C.C.) nel termine fissato dal Giudice Tutelare, è tenuto al risarcimento dei danni che ne derivano al minore.
Comma 2: Sanzione per Ritardo Impiego
Il tutore che non impiega i capitali (Art. 364 C.C.) nel termine stabilito, deve al minore gli interessi legali sul denaro non impiegato, a partire dalla scadenza del termine.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Sanziona i ritardi ingiustificati del tutore negli adempimenti fondamentali della tutela.
Contenuto
Il tutore che ritarda senza giustificato motivo nella compilazione dell'inventario o nell'impiego del denaro del minore secondo le prescrizioni ricevute risponde nei confronti del minore per gli interessi o i danni derivanti da tale ritardo.
Profili applicativi
La norma incentiva la tempestività nell'adempimento dei doveri fondamentali della tutela, poiché un ritardo nell'inventario o nell'impiego del denaro può tradursi in un pregiudizio economico concreto per il minore, ad esempio in termini di mancato rendimento delle somme.
In sintesi
Il tutore che ritarda ingiustificatamente nell'inventario o nell'impiego del denaro risponde degli interessi o dei danni conseguenti al minore.