Art. 366 C.C. – Mora per ritardo nell’inventario e nell’impiego

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Sanzione per Ritardo Inventario

Il tutore che non procede all’inventario (Art. 354 C.C.) nel termine fissato dal Giudice Tutelare, è tenuto al risarcimento dei danni che ne derivano al minore.

Comma 2: Sanzione per Ritardo Impiego

Il tutore che non impiega i capitali (Art. 364 C.C.) nel termine stabilito, deve al minore gli interessi legali sul denaro non impiegato, a partire dalla scadenza del termine.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Sanziona i ritardi ingiustificati del tutore negli adempimenti fondamentali della tutela.

Contenuto

Il tutore che ritarda senza giustificato motivo nella compilazione dell'inventario o nell'impiego del denaro del minore secondo le prescrizioni ricevute risponde nei confronti del minore per gli interessi o i danni derivanti da tale ritardo.

Profili applicativi

La norma incentiva la tempestività nell'adempimento dei doveri fondamentali della tutela, poiché un ritardo nell'inventario o nell'impiego del denaro può tradursi in un pregiudizio economico concreto per il minore, ad esempio in termini di mancato rendimento delle somme.

In sintesi

Il tutore che ritarda ingiustificatamente nell'inventario o nell'impiego del denaro risponde degli interessi o dei danni conseguenti al minore.