Art. 365 C.C. – Cautele per l’impiego del danaro

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Modalità d’Impiego

Il tutore non può impiegare i capitali del minore se non in titoli nominativi o al portatore che, a norma di leggi speciali, possano essere depositati con la clausola dell’incedibilità e dell’inalienabilità.

Comma 2: Disposizioni e Vincoli

I titoli nominativi devono essere intestati al minore e il tutore deve chiedere al Giudice Tutelare l’autorizzazione per eseguire sul capitale e sul reddito le disposizioni di cui al comma precedente.

Comma 3: Obbligo di Vincolo

Il Giudice Tutelare, nell’autorizzare l’impiego, deve imporre al tutore l’obbligo di vincolare tali titoli in modo che essi possano essere riscossi, ritirati o trasferiti solo con la sua autorizzazione.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Rafforza il controllo sull'impiego del denaro del minore, consentendo al giudice tutelare di modulare le modalità concrete dell'investimento.

Contenuto

Nell'autorizzare l'impiego del denaro del minore, il giudice tutelare può prescrivere cautele particolari, come vincoli sulle modalità di prelievo o sulla disponibilità delle somme, a garanzia della conservazione del capitale investito.

Profili applicativi

Queste cautele si affiancano alla scelta della forma di impiego prevista dall'articolo precedente, offrendo uno strumento flessibile per adattare la tutela del patrimonio alle caratteristiche specifiche del singolo caso.

In sintesi

Il giudice tutelare può imporre cautele specifiche sulle modalità di impiego e disponibilità del denaro del minore.