Art. 423 C.C. – Revoca della interdizione e della inabilitazione

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Legittimati e Motivo

La revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione può essere richiesta (dalle persone legittimate a chiedere l’interdizione/inabilitazione – Art. 417 C.C.) quando cessa la causa che vi ha dato luogo.

Comma 2: Conversione in Inabilitazione

Se l’interdizione deve essere revocata, ma il giudice ritiene che la persona non abbia recuperato la piena capacità e sia sufficiente un’assistenza più limitata, può pronunciare l’inabilitazione.

Comma 3: Conversione in Amministrazione di Sostegno

In ogni caso, il giudice può disporre l’amministrazione di sostegno se i presupposti per la sua applicazione (Art. 404 C.C.) sono soddisfatti.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Disciplina le forme con cui viene pronunciata la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione, a completamento del principio generale già enunciato.

Contenuto

La revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione è pronunciata con le stesse forme previste per la loro dichiarazione, previo esame diretto della persona interessata e, ove necessario, apposita valutazione tecnica sulle sue condizioni attuali.

Profili applicativi

Il parallelismo procedurale tra dichiarazione e revoca assicura le medesime garanzie in entrambe le direzioni: la persona non può essere né sottoposta a interdizione o inabilitazione, né restituita alla piena capacità, senza un accertamento diretto e adeguato delle sue condizioni.

In sintesi

La revoca di interdizione e inabilitazione segue le stesse forme e garanzie previste per la loro pronuncia iniziale.