Art. 420 C.C. – Revoca dell’interdizione o inabilitazione

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Presupposti e Legittimati

Quando cessa la causa che ha dato luogo all’interdizione o all’inabilitazione, l’interdetto o l’inabilitato (o i soggetti legittimati all’istanza) possono chiedere la revoca del provvedimento.

Comma 2: Legittimazione del P.M.

La revoca può essere promossa anche dal pubblico ministero.

Comma 3: Passaggio di Stato (Interdizione/Inabilitazione)

Se l’interdizione non deve essere revocata, ma devono essere modificati i poteri, il tribunale può pronunciare l’inabilitazione. Se l’inabilitazione non deve essere revocata, il tribunale può pronunciare l’interdizione (in caso di aggravamento).

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Assicura che la limitazione della capacità di agire non resti in vigore oltre il tempo necessario, quando le condizioni della persona migliorano.

Contenuto

L'interdizione o l'inabilitazione possono essere revocate quando risultano cessate le cause che le avevano giustificate, su istanza dei medesimi soggetti legittimati a richiederne la pronuncia o su iniziativa del pubblico ministero.

Profili applicativi

La revoca restituisce alla persona la piena capacità di agire (o, a seconda dei casi, può condurre a una misura meno intensa): il sistema di protezione è quindi pensato come reversibile, e non come una condizione definitiva e immutabile.

In sintesi

Interdizione e inabilitazione possono essere revocate quando ne vengono meno le ragioni che le avevano giustificate.