Testo della norma
Comma 1: Esame Obbligatorio
Il giudice deve procedere all’esame diretto della persona per cui è richiesta l’interdizione o inabilitazione. Egli può anche disporre i mezzi istruttori che ritiene utili (es. consulenza tecnica d’ufficio).
Comma 2: Luogo dell’Esame
L’esame può essere svolto dal giudice nel luogo dove si trova la persona.
Comma 3: Audizione dei Prossimi Congiunti
Il giudice deve sentire il parere del coniuge, della persona stabilmente convivente, dei parenti entro il quarto grado e degli affini entro il secondo grado.
Comma 4: Difensore
Dopo l’esame, il giudice provvede alla nomina del difensore all’interdicendo o inabilitando, se non ne ha già uno.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Garantisce che la decisione sulla capacità di agire di una persona non venga assunta senza un contatto diretto tra il giudice e l'interessato.
Contenuto
Prima di provvedere sull'istanza, il giudice deve esaminare personalmente la persona di cui si chiede l'interdizione o l'inabilitazione, recandosi se necessario nel luogo in cui questa si trova, e può disporre l'assunzione di informazioni e, se opportuno, una consulenza tecnica sulle sue condizioni.
Profili applicativi
L'esame diretto costituisce una garanzia fondamentale: evita che una misura così incisiva sulla libertà personale venga pronunciata sulla base della sola documentazione scritta, senza un confronto concreto con la persona coinvolta.
In sintesi
Il giudice deve sempre esaminare personalmente chi rischia di essere interdetto o inabilitato prima di decidere.