Art. 416 C.C. – Interdizione o inabilitazione del minore

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Possibilità di Avviare il Procedimento

Il minore può essere interdetto o inabilitato solo nell’ultimo anno della sua minore età.

Comma 2: Effetti del Provvedimento

Il provvedimento di interdizione o inabilitazione acquista efficacia soltanto a partire dal giorno in cui il minore ha raggiunto la maggiore età.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Permette di anticipare i tempi di un procedimento di interdizione o inabilitazione quando la persona interessata sta per raggiungere la maggiore età.

Contenuto

Nell'ultimo anno della minore età possono essere proposti, e proseguiti, i procedimenti di interdizione o di inabilitazione riguardanti il minore; i relativi provvedimenti, tuttavia, producono i loro effetti soltanto dal giorno in cui il minore raggiunge la maggiore età.

Profili applicativi

La norma evita che, al compimento della maggiore età di una persona già priva di autonomia, si crei un vuoto di tutela nell'attesa che il procedimento venga avviato e concluso: la procedura può essere già incardinata prima del compimento dei diciotto anni.

In sintesi

Interdizione e inabilitazione possono essere richieste già nell'ultimo anno di minore età, ma producono effetto solo dalla maggiore età.