Testo della norma
Comma 1: Possibilità di Avviare il Procedimento
Il minore può essere interdetto o inabilitato solo nell’ultimo anno della sua minore età.
Comma 2: Effetti del Provvedimento
Il provvedimento di interdizione o inabilitazione acquista efficacia soltanto a partire dal giorno in cui il minore ha raggiunto la maggiore età.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Permette di anticipare i tempi di un procedimento di interdizione o inabilitazione quando la persona interessata sta per raggiungere la maggiore età.
Contenuto
Nell'ultimo anno della minore età possono essere proposti, e proseguiti, i procedimenti di interdizione o di inabilitazione riguardanti il minore; i relativi provvedimenti, tuttavia, producono i loro effetti soltanto dal giorno in cui il minore raggiunge la maggiore età.
Profili applicativi
La norma evita che, al compimento della maggiore età di una persona già priva di autonomia, si crei un vuoto di tutela nell'attesa che il procedimento venga avviato e concluso: la procedura può essere già incardinata prima del compimento dei diciotto anni.
In sintesi
Interdizione e inabilitazione possono essere richieste già nell'ultimo anno di minore età, ma producono effetto solo dalla maggiore età.