Testo della norma
Comma 1: Conversione tra Interdizione e Inabilitazione
Se viene chiesta l’interdizione, il giudice può pronunciare l’inabilitazione se accerta che le condizioni della persona non sono così gravi da giustificare l’interdizione.
Comma 2: Conversione in Amministrazione di Sostegno
Il giudice, qualora ritenga che non debba pronunciarsi l’interdizione o l’inabilitazione, ma che le condizioni della persona richiedano un intervento di protezione più flessibile, può disporre d’ufficio l’amministrazione di sostegno.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Consente al giudice di adeguare la misura di protezione alla reale condizione della persona, anche quando questa non coincide con quanto inizialmente richiesto.
Contenuto
Se nel corso del giudizio emerge che la condizione della persona giustifica una misura diversa da quella richiesta — più lieve o più incisiva — il giudice può pronunciare l'inabilitazione anziché l'interdizione, o viceversa, senza necessità di promuovere un nuovo procedimento.
Profili applicativi
La possibilità di conversione evita inutili duplicazioni processuali e assicura che la misura finale sia proporzionata alle effettive condizioni della persona, in coerenza con il principio per cui la limitazione della capacità deve essere sempre la meno invasiva possibile.
In sintesi
Il giudice può pronunciare, nello stesso giudizio, la misura più adeguata (interdizione o inabilitazione), anche se diversa da quella inizialmente richiesta.