Testo della norma
Legittimati Attivi
L’interdizione e l’inabilitazione possono essere promosse (richieste) da:
1. Il coniuge (o la parte dell’unione civile).
2. La persona stabilmente convivente (introdotto da sentenza della Corte Costituzionale).
3. I parenti entro il quarto grado in linea retta (genitori, figli, nipoti, bisnipoti) o collaterale (fratelli, zii, cugini).
4. Gli affini entro il secondo grado (suoceri, cognati).
5. Il Pubblico Ministero.
Caso del Minore
Se l’interdicendo o inabilitando è un minore (Art. 416 C.C.), l’istanza può essere promossa anche dal tutore o dai soggetti indicati nel Titolo IX.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Individua i soggetti che possono attivare il giudizio diretto a limitare la capacità di agire di una persona priva di autonomia.
Contenuto
L'interdizione o l'inabilitazione possono essere richieste dalla stessa persona interessata, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore eventualmente già nominato, oppure dal pubblico ministero.
Profili applicativi
L'ampia legittimazione riflette l'interesse pubblico sotteso a questi istituti: non si tratta solo di tutelare il singolo, ma anche di garantire certezza nei rapporti giuridici che coinvolgono persone prive, in tutto o in parte, della capacità di autodeterminarsi.
In sintesi
Interdizione e inabilitazione possono essere richieste dall'interessato stesso, dai suoi familiari più stretti, da chi già lo assiste o dal pubblico ministero.