Art. 415 C.C. – Persone che possono essere inabilitate

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Infermità Meno Grave

Possono essere inabilitati il maggiore di età infermo di mente, il cui stato non è così grave da far luogo all’interdizione.

Comma 2: Altre Cause

Possono essere inabilitati anche coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o stupefacenti, espongono sé stessi o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.

Comma 3: Ciechi e Sordi (Abrogato di fatto)

Possono essere inabilitati il sordo e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto una sufficiente educazione, salvo che non sia intervenuta l’interdizione. (Questa ipotesi è largamente superata e di fatto assorbita nell’Ads o interpretata restrittivamente).

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Disciplina l'inabilitazione: misura intermedia che limita (senza escludere) la capacità di agire per gli atti di straordinaria amministrazione.

Contenuto

Possono essere inabilitati: 1) il maggiore di età affetto da infermità di mente lieve (non abbastanza grave per l'interdizione); 2) chi, per prodigalità, espone sé o la famiglia a gravi pregiudizi economici; 3) chi fa abuso abituale di alcol o stupefacenti con gravi conseguenze economiche per sé o i familiari; 4) il sordo o cieco dalla nascita privo di sufficiente educazione, salvo che risulti del tutto incapace (in tal caso si applica l'interdizione).

Profili applicativi

L'inabilitato può compiere autonomamente gli atti di ordinaria amministrazione; per quelli di straordinaria amministrazione (alienazioni immobiliari, donazioni, assunzione di debiti rilevanti, rinuncia all'eredità) necessita dell'assistenza del curatore. Anche l'inabilitazione ha perso centralità con la L. 6/2004: l'amministrazione di sostegno è ora preferita, offrendo misure più flessibili e modulate alla situazione concreta.

In sintesi

L'inabilitazione limita la capacità di agire del soggetto che, per infermità lieve, prodigalità o abuso di sostanze, non può gestire autonomamente i propri affari eccedenti l'ordinaria amministrazione.