Testo della norma
Comma 1: Infermità Meno Grave
Possono essere inabilitati il maggiore di età infermo di mente, il cui stato non è così grave da far luogo all’interdizione.
Comma 2: Altre Cause
Possono essere inabilitati anche coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o stupefacenti, espongono sé stessi o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.
Comma 3: Ciechi e Sordi (Abrogato di fatto)
Possono essere inabilitati il sordo e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto una sufficiente educazione, salvo che non sia intervenuta l’interdizione. (Questa ipotesi è largamente superata e di fatto assorbita nell’Ads o interpretata restrittivamente).
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Disciplina l'inabilitazione: misura intermedia che limita (senza escludere) la capacità di agire per gli atti di straordinaria amministrazione.
Contenuto
Possono essere inabilitati: 1) il maggiore di età affetto da infermità di mente lieve (non abbastanza grave per l'interdizione); 2) chi, per prodigalità, espone sé o la famiglia a gravi pregiudizi economici; 3) chi fa abuso abituale di alcol o stupefacenti con gravi conseguenze economiche per sé o i familiari; 4) il sordo o cieco dalla nascita privo di sufficiente educazione, salvo che risulti del tutto incapace (in tal caso si applica l'interdizione).
Profili applicativi
L'inabilitato può compiere autonomamente gli atti di ordinaria amministrazione; per quelli di straordinaria amministrazione (alienazioni immobiliari, donazioni, assunzione di debiti rilevanti, rinuncia all'eredità) necessita dell'assistenza del curatore. Anche l'inabilitazione ha perso centralità con la L. 6/2004: l'amministrazione di sostegno è ora preferita, offrendo misure più flessibili e modulate alla situazione concreta.
In sintesi
L'inabilitazione limita la capacità di agire del soggetto che, per infermità lieve, prodigalità o abuso di sostanze, non può gestire autonomamente i propri affari eccedenti l'ordinaria amministrazione.