Testo della norma
Comma 1: Presupposti
Il maggiore d’età e il minore emancipato possono essere interdetti quando si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi.
Comma 2: Interdizione Legale
(Nota: La L. 6/2004 ha modificato il Titolo, ma non il contenuto di questo comma che resta fermo per i maggiorenni).
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Disciplina i presupposti dell'interdizione: la misura di protezione più incisiva, che priva totalmente della capacità di agire.
Contenuto
Possono essere interdetti il maggiore di età e il minore emancipato che si trovino in condizioni di abituale infermità di mente (continuativa, non episodica) che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, quando l'interdizione sia necessaria per assicurare loro adeguata protezione.
Profili applicativi
Con la L. 6/2004 l'interdizione è divenuta misura residuale: va riservata ai soli casi di totale e permanente incapacità in cui l'amministrazione di sostegno non garantirebbe protezione adeguata. L'interdetto è rappresentato dal tutore in tutti gli atti della vita civile; quelli compiuti dopo la sentenza di interdizione sono annullabili. Prima della sentenza, gli atti possono essere annullati se si prova lo stato di incapacità al momento del loro compimento (art. 427).
In sintesi
Può essere interdetto chi, per abituale e totale infermità di mente, non è in grado di badare ai propri interessi: è la misura massima di protezione, da applicare solo quando l'amministrazione di sostegno non sia sufficiente.