Testo della norma
Comma 1: Applicazione analogica
Si applicano all’Ads le disposizioni relative all’interdizione e all’inabilitazione compatibili con l’istituto e in quanto non espressamente derogate. La loro applicazione può essere disposta dal decreto di nomina o da successivi provvedimenti del giudice tutelare, con riguardo in particolare agli atti di straordinaria amministrazione e alle relative autorizzazioni.
Comma 2: Disposizioni Inapplicabili
Non si applicano all’Ads le disposizioni che prevedono decadenza, incapacità o impedimento (es. a contrarre matrimonio) in base allo stato di interdetto o inabilitato.
Comma 3: Annullabilità per Violazione
Gli atti compiuti in violazione delle norme applicate dal giudice tutelare sono annullabili su istanza del beneficiario, dell’amministratore di sostegno, degli eredi o degli aventi causa.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Norma di raccordo che consente di applicare all'amministrazione di sostegno, ove compatibili, le regole già collaudate per la tutela dei minori.
Contenuto
Alle funzioni dell'amministratore di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per la tutela dei minori, incluse quelle su autorizzazioni, inventario, rendiconto e responsabilità dell'amministratore, adattate alla specifica finalità dell'istituto.
Profili applicativi
Il rinvio consente di beneficiare di un sistema di controlli già sperimentato senza dover riscrivere per intero la disciplina, lasciando comunque spazio a un'applicazione flessibile che tenga conto della particolare natura dell'amministrazione di sostegno rispetto alla tutela tradizionale.
In sintesi
All'amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla tutela dei minori.