Testo della norma
Comma 1: Preferenza del Beneficiario
La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi del beneficiario. L’amministratore può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Comma 2: Deroga e Motivazione
In presenza di designazione, il giudice tutelare nomina l’amministratore designato o, in caso di gravi motivi, adotta un provvedimento motivato di deroga.
Comma 3: Ordine di Preferenza Familiare
In assenza di designazione, la scelta ricade, se possibile, sul coniuge non separato, sul convivente, sul padre, la madre, i figli o altri prossimi congiunti.
Comma 4: Esclusione
Non possono ricoprire l’incarico gli operatori dei servizi pubblici che hanno in cura o in carico il beneficiario.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 408 c.c. disciplina i criteri di scelta dell'amministratore di sostegno, accordando priorità alla volontà espressa dal beneficiario quando ancora capace e, in subordine, all'ambito familiare, con esclusione degli operatori dei servizi che assistono professionalmente il beneficiario.
Contenuto
Profili applicativi
La possibilità di designare preventivamente il proprio ADS (c.d. amministrazione di sostegno anticipata o programmata) è uno strumento di pianificazione della vita a lungo termine che consente a chi teme di perdere in futuro la capacità di esprimere le proprie preferenze sulle persone di fiducia. Il divieto per gli operatori dei servizi di cura di essere nominati ADS mira a prevenire conflitti di interessi tra la funzione di assistenza e quella di gestione patrimoniale. In assenza di persone idonee tra i familiari, il giudice può nominare come ADS un avvocato, un commercialista, o un volontario di un'associazione iscritta negli elenchi tenuti dal tribunale.
In sintesi
L'art. 408 c.c. stabilisce i criteri di scelta dell'ADS: priorità alla designazione preventiva del beneficiario quando era capace, poi ai familiari stretti nell'ordine indicato, con esclusione degli operatori professionali di cura salvo che siano parenti.