Art. 406 C.C. – Soggetti legittimati a chiedere l’amministrazione di sostegno

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Legittimati in Via Esclusiva

Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario (anche se minore, interdetto o inabilitato).

Comma 2: Legittimati in Via Concorrente

Il ricorso può essere proposto anche da:
1. Il coniuge (o la parte dell’unione civile) non separato legalmente.
2. La persona stabilmente convivente.
3. I parenti entro il quarto grado (genitori, figli, nonni, fratelli/sorelle, zii/nipoti, cugini).
4. Gli affini entro il secondo grado (suoceri, generi/nuore, cognati).
5. Il tutore o il curatore (se si tratta di conversione).

Comma 3: Segnalazione

I responsabili dei servizi sanitari e sociali, se a conoscenza di fatti che rendono opportuna l’Ads, devono proporre ricorso o darne notizia al pubblico ministero.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Individua chi può attivare il procedimento per l'apertura dell'amministrazione di sostegno, strumento di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia.

Contenuto

Il ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno può essere proposto dallo stesso beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore, oppure dal pubblico ministero. I responsabili dei servizi sanitari e sociali, se a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento, devono proporre il ricorso o segnalarlo al pubblico ministero.

Profili applicativi

L'ampiezza della legittimazione riflette la natura dello strumento, pensato per intervenire tempestivamente a tutela di persone fragili: chiunque abbia un legame significativo con il beneficiario, oltre alle figure istituzionali, può attivare la procedura.

In sintesi

Possono chiedere l'apertura dell'amministrazione di sostegno il beneficiario stesso, i suoi familiari più stretti, il tutore o curatore già nominato e il pubblico ministero.