Testo della norma
Comma 1: Cause di Cessazione
Quando l’amministrazione di sostegno deve cessare (es. perché sono venute meno le ragioni) il Giudice Tutelare, su istanza del Pubblico Ministero, del beneficiario, dell’amministratore o di uno dei soggetti previsti dall’Art. 406 C.C., dichiara chiusa l’amministrazione.
Comma 2: Provvedimento Definitivo
Il Giudice Tutelare provvede d’ufficio alla cessazione se l’amministrazione era stata istituita a tempo determinato e il termine è scaduto.
Comma 3: Mezzi di Impugnazione
Il decreto di chiusura o di rigetto dell’istanza di chiusura è soggetto agli stessi mezzi di impugnazione del decreto di apertura.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 413 c.c. disciplina la cessazione dell'amministrazione di sostegno nelle sue varie forme: sia il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'apertura, sia la sostituzione dell'ADS, sia la trasformazione della misura in interdizione o inabilitazione se le condizioni del beneficiario si aggravano.
Contenuto
Profili applicativi
La reversibilità della misura è uno dei caratteri strutturali dell'ADS: poiché è ritagliata sulla situazione concreta del beneficiario, deve essere costantemente adeguata all'evoluzione delle sue condizioni. La sostituzione dell'ADS può avvenire per incompatibilità sopravvenuta, impossibilità di esercizio, conflitto di interessi o semplicemente per miglior tutela del beneficiario. Anche l'aggravamento può essere rilevato d'ufficio dal giudice tutelare: se le condizioni del beneficiario diventano tali da richiedere l'interdizione, è compito del giudice segnalarlo al PM piuttosto che lasciare il beneficiario senza una protezione adeguata.
In sintesi
L'art. 413 c.c. consente la revoca o la modifica dell'ADS quando ne vengano meno i presupposti, la sostituzione dell'ADS per sopravvenuti motivi, e la trasmissione degli atti al PM per il procedimento di interdizione se le condizioni del beneficiario si aggravano.