Art. 424 C.C. – Effetti della interdizione e della inabilitazione

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Interdizione

Gli effetti dell’interdizione sono regolati dalle disposizioni stabilite per il minore non emancipato (perdita totale della capacità di agire, rappresentanza legale da parte del tutore).

Comma 2: Inabilitazione

Gli effetti dell’inabilitazione sono regolati dalle disposizioni stabilite per il minore emancipato (capacità di compiere atti di ordinaria amministrazione, assistenza del curatore per gli atti di straordinaria amministrazione).

Comma 3: Atti Personalissimi

In nessun caso l’interdetto o l’inabilitato possono compiere il matrimonio, il testamento, la donazione (salvo gli usi), né assumere la qualità di figlio nel riconoscimento (Art. 250 C.C.) o nell’azione di disconoscimento.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Individua la disciplina applicabile, sul piano della rappresentanza e dell'assistenza, alle persone interdette e inabilitate.

Contenuto

Alla persona interdetta si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla tutela dei minori: l'interdetto viene rappresentato dal tutore in tutti gli atti civili. Alla persona inabilitata si applicano invece, in quanto compatibili, le norme sulla curatela del minore emancipato: l'inabilitato agisce da sé, ma necessita dell'assistenza del curatore per gli atti di straordinaria amministrazione.

Profili applicativi

Il rinvio evidenzia la diversa intensità delle due misure: l'interdizione priva la persona della capacità di agire in modo pressoché totale, mentre l'inabilitazione la limita in modo più contenuto, lasciando all'interessato un margine di autonomia per gli atti ordinari.

In sintesi

L'interdetto è rappresentato dal tutore come un minore; l'inabilitato è assistito dal curatore come un minore emancipato.