Art. 427 C.C. – Annullabilità degli atti dell’interdetto o dell’inabilitato

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Atti dell’Interdetto (Prima della Sentenza)

Gli atti compiuti dall’interdetto dopo la nomina del tutore provvisorio o dopo la notifica del ricorso per interdizione possono essere annullati su istanza del tutore, dell’interdetto o dei suoi eredi o aventi causa.

Comma 2: Atti dell’Interdetto (Dopo la Sentenza)

Sono sempre annullabili tutti gli atti compiuti dall’interdetto dopo la sentenza definitiva.

Comma 3: Atti dell’Inabilitato

Gli atti compiuti dall’inabilitato senza l’osservanza delle formalità prescritte (ossia atti di straordinaria amministrazione senza l’assistenza del curatore) possono essere annullati alle stesse condizioni del Comma 1.

Comma 4: Atti Anteriori (Incapacità Naturale)

Possono essere annullati gli atti compiuti dall’interdicendo o inabilitando anteriormente alla nomina del tutore/curatore provvisorio o alla sentenza, solo se sussiste l’incapacità naturale (Art. 428 C.C.).

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Sanziona con l'annullabilità gli atti compiuti in violazione delle regole sulla capacità di interdetto e inabilitato.

Contenuto

Gli atti compiuti dall'interdetto, in quanto privo di capacità di agire, sono annullabili su istanza del tutore, dello stesso interdetto o dei suoi eredi o aventi causa. Gli atti di straordinaria amministrazione compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore sono parimenti annullabili, con la medesima legittimazione ad agire.

Profili applicativi

Il rimedio dell'annullabilità, e non della nullità, riflette la finalità protettiva della norma: l'invalidità può essere fatta valere solo nell'interesse della persona protetta, non da chiunque vi abbia interesse.

In sintesi

Gli atti compiuti dall'interdetto, o dall'inabilitato senza l'assistenza dovuta, possono essere annullati nell'interesse della persona protetta.