Art. 429 C.C. – Cessazione della interdizione e della inabilitazione

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Effetto della Sentenza di Revoca

La sentenza che revoca l’interdizione o l’inabilitazione non ha effetto se non dopo il passaggio in giudicato.

Comma 2: Provvedimenti Urgente

Tuttavia, il tribunale, in caso di urgenza, può disporre, con decreto motivato, la cessazione dell’ufficio del tutore o del curatore e nominare un amministratore provvisorio fino a quando la sentenza di revoca non sia passata in giudicato.

Comma 3: Pubblicità

Si applicano le disposizioni sulla pubblicità della sentenza (Art. 421 C.C.).

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Individua il momento e gli effetti concreti in cui la persona interdetta o inabilitata riacquista pienamente la propria capacità di agire.

Contenuto

L'interdizione e l'inabilitazione cessano con il passaggio in giudicato della sentenza di revoca: da quel momento la persona torna a essere pienamente capace di compiere da sola tutti gli atti della vita civile, senza più necessità dell'intervento del tutore o del curatore.

Profili applicativi

La cessazione non ha effetto retroattivo: gli atti compiuti durante il periodo di interdizione o inabilitazione restano regolati dalle norme applicabili in quel momento, mentre solo gli atti successivi alla cessazione beneficiano della piena capacità riacquistata.

In sintesi

Con la cessazione dell'interdizione o dell'inabilitazione la persona riacquista, da quel momento in poi, piena capacità di agire.