Art. 428 C.C. – Atti compiuti da persona incapace d’intendere o di volere

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Atti Unilaterali

Gli atti unilaterali compiuti da persona incapace d’intendere o di volere (anche in modo transitorio) possono essere annullati, se ne risulta un grave pregiudizio all’autore.

Comma 2: Contratti

I contratti possono essere annullati solo se, oltre al grave pregiudizio, risulta la malafede dell’altro contraente (cioè il contraente conosceva lo stato di incapacità naturale).

Comma 3: Termine di Prescrizione

L’azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l’atto è stato compiuto.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Estende una forma di tutela anche a chi, pur non essendo interdetto o inabilitato, si trovi occasionalmente in una condizione di incapacità naturale.

Contenuto

Gli atti compiuti da una persona che, pur non interdetta, si trovava al momento del compimento dell'atto in stato di incapacità di intendere o di volere possono essere annullati se ne risulta un grave pregiudizio per chi li ha compiuti, e, per i contratti, se risulta anche la malafede dell'altra parte.

Profili applicativi

La norma copre situazioni non coperte dalle misure di protezione stabili (interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno), come stati patologici transitori o momenti di grave alterazione psichica, offrendo comunque un rimedio a chi ha agito senza piena consapevolezza.

In sintesi

Gli atti compiuti da chi, occasionalmente, non era capace di intendere o di volere possono essere annullati se ne deriva un grave pregiudizio e, nei contratti, se la controparte era in malafede.