Art. 431 C.C. – Competenza del giudice tutelare

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Competenza Territoriale

Il giudice tutelare competente per la vigilanza della tutela e della curatela è quello del luogo in cui l’interdetto o l’inabilitato hanno il domicilio.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Individua il criterio con cui si determina, sul piano territoriale, il giudice tutelare competente a esercitare le funzioni previste per tutela, curatela e amministrazione di sostegno.

Contenuto

Le funzioni del giudice tutelare sono esercitate dal giudice del tribunale nel cui circondario si trova la sede principale degli affari e interessi della persona interessata (minore, interdetto, inabilitato o beneficiario di amministrazione di sostegno).

Profili applicativi

Il criterio della sede principale degli affari e interessi, anziché della sola residenza anagrafica, consente di individuare il giudice più vicino alla situazione concreta della persona protetta, specie quando questa si trova, ad esempio, ricoverata in una struttura diversa dal proprio domicilio abituale.

In sintesi

Il giudice tutelare competente è quello del luogo in cui si trova la sede principale degli affari e interessi della persona protetta.