Testo della norma
Ordine degli Obbligati
All’obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell’ordine:
1. Il coniuge (o la parte dell’unione civile).
2. I figli (anche adottivi) e, in loro mancanza, i discendenti prossimi (nipoti).
3. I genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi (nonni).
4. I generi e le nuore.
5. Il suocero e la suocera.
6. I fratelli e le sorelle (solo i germani e gli unilaterali, con precedenza per i germani).
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 433 c.c. individua i soggetti tenuti all'obbligo alimentare e il loro ordine di priorità. Gli alimenti sono la prestazione economica minima dovuta a chi si trova in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento: si distinguono dall'assegno di mantenimento del coniuge separato perché presuppongono uno stato di indigenza effettiva.
Contenuto
Sono tenuti a prestare gli alimenti, nell'ordine indicato:Profili applicativi
L'ordine dell'art. 433 c.c. è vincolante: solo quando il primo obbligato non abbia i mezzi sufficienti o non possa adempiere, l'obbligo si trasferisce al soggetto successivo nella graduatoria. Il diritto agli alimenti presuppone: 1) stato di bisogno dell'avente diritto; 2) incapacità di provvedere al proprio mantenimento; 3) possibilità economica dell'obbligato di prestarli senza pregiudizio per sé. Il diritto agli alimenti è imprescrittibile, ma le singole rate prescritte sono irrecuperabili. Il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) ha riconosciuto anche alle parti dell'unione civile la posizione di primo obbligato.
In sintesi
L'art. 433 c.c. stabilisce la graduatoria degli obbligati agli alimenti — coniuge, figli, genitori, generi/nuore, suoceri, fratelli/sorelle — con un ordine vincolante che condiziona la legittimazione passiva di ciascun soggetto al fatto che il precedente nella graduatoria non abbia i mezzi per adempiere.