Art. 534 C.C. – Diritti dei terzi

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Tutela Acquirenti in Buona Fede

Sono **salvi i diritti acquistati dai terzi** che hanno contrattato con l’**erede apparente**, purché siano state osservate le regole sulla **pubblicità** e si provi la loro **buona fede**.

Comma 2: Non Applicazione

La disposizione del comma precedente non si applica ai beni mobili non soggetti a pubblicità, se non risulta che il terzo ne abbia acquistato il possesso in buona fede.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Tutela l'affidamento di chi ha contrattato in buona fede con una persona che appariva erede, anche se in realtà non lo era.

Contenuto

Chi ha acquistato diritti da una persona che, senza esserlo realmente, appariva erede sulla base di circostanze univoche, conserva l'acquisto se ha contrattato in buona fede con l'erede apparente, salvi gli effetti derivanti dalla trascrizione dell'acquisto del vero erede.

Profili applicativi

La tutela dell'erede apparente e dei terzi che con lui hanno contrattato bilancia l'interesse del vero erede a recuperare il patrimonio ereditario con l'esigenza di sicurezza dei traffici giuridici, proteggendo chi, in buona fede, ha fatto affidamento su una situazione apparente.

In sintesi

Chi acquista in buona fede da chi appariva erede, pur non essendolo, può conservare l'acquisto secondo le regole sulla tutela dell'affidamento.