Testo della norma
Comma 1: Definizione
L’erede può chiedere il **riconoscimento della sua qualità ereditaria** contro chiunque possieda tutti o parte dei beni ereditari a **titolo di erede** o **senza titolo alcuno**, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni stessi.
Comma 2: Imprescrittibilità
L’azione è **imprescrittibile**, salvi gli effetti dell’usucapione rispetto ai singoli beni.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
La petitio hereditatis è l'azione con cui l'erede chiede il riconoscimento della propria qualità ereditaria e il conseguente rilascio dei beni ereditari nei confronti di chi li detiene quale erede o senza titolo. Si distingue dall'azione di rivendicazione (art. 948 c.c.) per il suo fondamento nel titolo ereditario anziché nel diritto di proprietà.
Contenuto
L'erede può agire in giudizio per il riconoscimento della propria qualità ereditaria contro chiunque possieda tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno. A seguito del riconoscimento, l'erede può chiedere il rilascio dei beni ereditari. Chi possiede i beni ereditari in buona fede non è tenuto a restituire i frutti percepiti prima della domanda giudiziale; il possessore in malafede è tenuto a restituire i frutti dal momento in cui ha iniziato a possedere i beni. L'azione di petizione dell'eredità è imprescrittibile, salvi gli effetti dell'usucapione.
Profili applicativi
La petizione di eredità può essere esercitata contro il terzo a cui il coerede apparente abbia alienato i beni, a condizione che l'acquisto non sia a titolo oneroso e in buona fede (per i mobili: art. 1153 c.c.; per gli immobili: art. 2652 n. 7 c.c. che protegge il terzo se ha trascritto prima della domanda di petizione). L'azione è cumulabile con l'azione di divisione ereditaria: chi si veda contestata la qualità di erede può contemporaneamente chiedere la petizione e la divisione. L'imprescrittibilità della petizione non significa che non possa estinguersi: il termine dell'usucapione (20 anni per gli immobili) decorre a favore del possessore a titolo di erede, ancorché apparente.
In sintesi
L'art. 533 c.c. attribuisce all'erede la petitio hereditatis per far riconoscere la propria qualità ereditaria e ottenere il rilascio dei beni ereditari da chi li detiene come erede o senza titolo; l'azione è imprescrittibile ma soggetta all'effetto estintivo dell'usucapione.